Associazioni di Volontariato




1) ll Modello EAS


Il decreto legge 29 novembre 2008 n° 185, convertito con legge 2/2009, prevede all’art. 30 una serie di disposizioni che riguardano larga parte del mondo non profit e lo hanno allarmato, dato che si tratta di controlli amministrativi e fiscali. Vediamo di esaminarlo brevemente e di coglierne il significato.

Dice il 1° comma di tale articolo che “ i corrispettivi, le quote, i contributi di cui all’art. 148 del testo unico dell’imposta sui redditi approvato con DPR 22 dicembre 1986 n° 917 e all’art. 4 del DPR 26 ottobre 1972 n° 633 non sono imponibili a condizione che gli Enti associativi siano in possesso qualificanti previsti dalla normativa tributaria….” A tal fine il medesimo articolo continua disponendo che i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali siano trasmessi all’Agenzia delle Entrate compilando apposito modulo.

Questa disposizione ha suscitato le proteste del mondo del volontariato, che ritiene di essere a prova di ogni controllo per il semplice fatto di essere iscritto ai registri regionali previsti dalla legge 266, da cui discende fra l’altro automaticamente la qualifica di Onlus. Le proteste hanno avuto l’effetto sperato e la disposizione prevista dal decreto è stata addolcita in sede di conversione inserendo una specifica esenzione per le associazioni iscritte, restando inteso che tutte le altre sono soggette al nuovo obbligo. Successive circolari dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.it) del marzo e dell’ottobre 2009 hanno chiarito la portata dei nuovi obblighi, che è così sintetizzabile:
1) Associazioni di volontariato iscritte all’albo regionale e perciò ONLUS: esentate
2) Associazioni di promozione sociale iscritte all’albo regionale: assoggettate a comunicazione semplificata, se i bilanci sono stati trasmessi agli enti pubblici (es. Regione)
3) Altre Associazioni: assoggettate all’obbligo
Il termine di presentazione della dichiarazione è stato da ultimo prorogato al 31 marzo 2011.


2) Nuove regole contabili per le adv

La Giunta regionale, con dgr. 4314 del 29 dicembre 2009, ha stabilito nuovi criteri per la redazione del bilancio delle adv, modificando precedenti determinazioni sull’argomento. In particolare ha definito due schemi di bilancio:


    1) uno per adv che intendano mantenere una contabilità finanziaria ad entrate ed uscite;

    2) un secondo per le adv che intendano tenere la loro contabilità in partita doppia, redigendo il conto economico e lo stato patrimoniale.

    L’allegato A alla dgr.4314/09 a pagina 5 specifica che solo le adv sub n° 2 possono avvalersi dei benefici della legge 80/2005 (“più versi, meno versi”) per il fund raising. In base a tale norma, chi elargisce somme in denaro a titolo di liberalità può portarle in deduzione dal proprio reddito nel limite del 10% e fino ad un massimo di 70.000 euro.

    Alle adv sub 1) tale possibilità è preclusa. Tuttavia rimane aperta la possibilità di far ricorso ai benefici precedentemente stabiliti dal dgls. 460/97, in quanto Onlus di diritto. In tal caso, il benefattore se persona fisica gode di una detrazione IRPEF pari al 19% fino ad un massimo di 2.066 euro; se persona giuridica, gode di una deduzione IRES del 2% fino ad un massimo di 2.066 euro rispetto al reddito imponibile dichiarato.

    Tuttavia la Regione non si spinge a dettagliare questa seconda possibilità, ricavabile dalle norme statali in vigore. Sarebbe opportuno un chiarimento in merito.


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Schema di_bilancio.doc (225.00 KB)

3) La Rendicontazione del 5x1000




Tutte le Organizzazioni non profit (Onp) beneficiarie di contributi 5x1000 sono in grave imbarazzo nella applicazione delle disposizioni relative alla rendicontazione imposta dalla legge 244/2007 e ribadita da decreti e circolari ministeriali. Tali disposizioni prevedono infatti i seguenti obblighi aggiuntivi rispetto alla contabilità di bilancio:
    · Un rendiconto dal quale risulti in modo trasparente la destinazione delle somme percepite, compilando un apposito modulo ministeriale;
    · Una relazione illustrativa sul medesimo argomento

    Visitando i siti delle Organizzazioni, si trovano commenti molto critici su tali disposizioni che appaiono difficilmente applicabili e, prima ancora, incomprensibili. Per una Onp che tenga ordinatamente la contabilità e rediga correttamente il bilancio, meglio se in partita doppia, le suddette disposizioni sono del tutto superflue. Un bilancio ben redatto contiene in sé i requisiti della trasparenza ed è un documento sufficiente a verificare la corretta destinazione del contributo.
Ma quale è la destinazione del contributo? Dalla normativa citata non si ricava infatti altra indicazione che non sia quella della finalizzazione delle somme alla attività istituzionale della Onp. Dal bilancio e dai rendiconti aggiuntivi sopra elencati devono pertanto risultare spese afferenti a tale attività, con la relativa documentazione. Le spese dovranno figurare tanto nel bilancio che nel separato rendiconto, che dovrà essere compilato entro un anno dal ricevimento del contributo e , per contributi oltre 20.000 euro, inviato al Ministero. Fin qui le indicazioni ricavabili dalle norme emanate, che non rispondono tuttavia a tutte le perplessità sollevate. Le principali sono le seguenti:
    1) Le spese generali di funzionamento possono essere comprese tra le specifiche spese dell’attività pro quota?
    2) Se l’Onp è impegnata in un programma pluriennale, quali spese e quali ricavi si devono comprendere nel rendiconto? In alcuni casi la risposta può essere semplice, come nell’acquisto di un bene ammortizzabile. Ma se l’Onp non ha ancora dato inizio al programma e sta cercando le risorse necessarie, può accantonarlo in un Fondo del passivo e utilizzarlo in esercizi successivi?
    3) Lo stesso quesito ricorre nel caso l’ente non utilizzi interamente il contributo nell’esercizio e si riservi di farlo per una parte in esercizi successivi. Può considerarlo in parte ricavo ed in parte quota da accantonare in un Fondo del passivo?

Il modulo approvato dal Ministero risponde positivamente al quesito 1), ma non chiarisce i dubbi sui restanti due.