Nuovi obblighi contabili per il volontariato




Le Associazioni di volontariato (adv) hanno finora potuto tenere il bilancio in forma libera. La loro fondamentale legge di riferimento (266/91) prescrive genericamente l’obbligo della formazione del bilancio dal quale devono risultare i beni, i contributi o lasciti ricevuti, ma non dà alcuna indicazione vincolante per quanto concerne le modalità di tenuta della contabilità. Questa libertà ha creato non poco disorientamento e ha lasciato campo a diverse proposte. L’Agenzia delle ONLUS ha elaborato nel 2007 uno schema contabile in partita doppia proponendone l’adozione da parte degli Enti non commerciali e quindi anche delle adv con proventi e ricavi oltre il limite di 100.000 euro annui, poi innalzato a 250.000; ed un secondo schema a sole entrate e uscite al di sotto di tale limite, con l’invito a tenere qualche sintetica annotazione di tipo patrimoniale, ove fosse il caso.
La Regione Veneto si era limitata a chiedere alle adv interessate ai propri contributi di adeguarsi ad uno schema ad entrate ed uscite finanziarie e così pure avevano fatto i Centri Servizio Volontariato (csv) per i loro. Nel 2009 tuttavia, la Regione ha fatto un notevole passo avanti, imponendo con una deliberazione di Giunta l’adozione di uno schema a costi e ricavi corredato dallo stato patrimoniale, che presupponeva un impianto contabile a partita doppia. Dopo qualche protesta, la Regione sul finire dell’anno ha ammorbidito tale imposizione, consentendo alle adv di piccola dimensione di adottare uno schema ad entrate ed uscite e confermando con qualche marginale aggiustamento lo schema già in vigore per le rimanenti (dgr. 4314/09). Tuttavia, se si esaminano gli allegati, si vede che il discrimine fra l’uno e l’altro sistema non sta nella dimensione. Si legge infatti nell’allegato A che il secondo più impegnativo schema deve essere adottato dalle adv che intendano raccogliere fondi avvalendosi della disposizione dell’art. 14 della legge 80/2005, facendo presente ai potenziali benefattori che potranno portarsi in deduzione dal reddito il 10% dell’importo della elargizione fino a 70.000 euro. Tale legge fa obbligo al percipiente di tenere scritture contabili che rappresentino adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria e quindi impone l’adozione della partita doppia a tutte le adv, anche a quelle piccolissime, che non intendano precludersi questa possibilità oggi molto più diffusa di quella inizialmente prevista per le ONLUS dal d.lgs. 460/97.
Occorre aggiungere che i csv hanno da tempo percepito l’importanza di uno schema contabile completo e da un paio d’anni tengono corsi di formazione sull’argomento, suggerendo l’impiego di un software dedicato in qualche caso distribuito gratuitamente. Una capacità di servizio, che potrebbe estendersi e perfezionarsi a seguito dell’accordo di collaborazione con la Direzione regionale per i Servizi sociali previsto dalla medesima deliberazione (All. B).

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